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La
fondazione dell’Associazione Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castelmella
(S.A.R.C.) è
stata favorita dai gruppi A.V.I.S. e A.N.A. di Roncadelle NATURA
E SCOPI
Art. 1: L’associazione
volontari S.A.R.C. ha sede nel comune di Roncadelle
in via C.A. Dalla Chiesa n° 12. Art. 2: Il S.A.R.C. presta normalmente la propria opera in seguito
ad esplicita richiesta o convenzioni stipulate, oltre che in adempimento
delle funzioni disposte dalle leggi in materia. Art. 3: I soci del S.A.R.C. sono volontari e prestano la loro opera
gratuitamente secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento. Art. 4: In ossequio
al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa dall’assemblea
dei soci è vincolante e deve essere rispettata da tutti. SOCI
Art. 5: I cittadini, per far parte del
S.A.R.C., devono aver compiuto la maggiore età e
presentare domanda, redatta su apposito modulo (All.
1), al Consiglio Direttivo. Il C.D. si
accerterà che il candidato sia moralmente meritevole e fisicamente idoneo,
quest’ultimo attraverso certificazione medica. Il
nominativo del richiedente sarà registrato nel Libro Soci dopo l’accettazione
della domanda dal C.D. Art. 6: I soci, appena iscritti
all’associazione, assumono il servizio con la qualifica di “Soci Collaboratori”. Con la
sottoscrizione della domanda i soci dichiarano di aver preso conoscenza dello
Statuto e del Regolamento sociale, e di volervi sottostare senza riserve
inoltre, di ritenere sollevata l’associazione da qualunque pretesa per danno
o malattia incontrata in servizio. Art. 7: Per diventare “Socio
Effettivo” i requisiti sono: a)
Aver frequentato con esito positivo il corso teorico
effettuato a norma di legge b)
Aver frequentato con esito positivo il corso pratico
effettuato a norma di legge c)
Aver prestato, dopo il superamento dei suddetti esami,
servizio effettivo per almeno sei mesi e turni per sessanta ore. Art. 8: Il “Socio Collaboratore”, una
volta maturati i requisiti di cui all’art. 7, può presentare domanda scritta
al C.D. per il passaggio a “Socio Effettivo”, redatta su apposito modulo (All. 2). Il C.D.
esaminerà la richiesta e, sentito il parere del Responsabile Sanitario e del
Consigliere Responsabile dei Servizi, deciderà in merito. Art. 9: Il socio
effettivo deve effettuare un minimo di 22 servizi all’anno. Eventuali deroghe
possono essere assegnate dal C.D. per giustificati motivi Art. 10: I volontari
del S.A.R.C. devono attenersi a tutte le norme
dello Statuto e del Regolamento, indossare l’apposita divisa prescritta dal C.D.; devono osservare le disposizioni impartite dal
Consigliere Responsabile dei Servizi e dai Capisquadra. Art. 11: Tutti i
soci sono tenuti a comunicare al C.R.S. i cambi di
indirizzo, recapiti telefonici e tutte
le notizie personali che, anche indirettamente, possono interessare il
servizio o l’associazione. Art. 12: Tutti i
soci sono tenuti alla discrezione ed al segreto per tutte le notizie venute a
loro conoscenza, durante l’espletamento del loro servizio, riguardanti gli
assistiti, come previsto dalla Legge 675/96. Art. 13: Il nome dei
soci viene cancellato dai ruoli con provvedimento del C.D. per le seguenti
ragioni: a)
Dimissioni b)
Per assenza ingiustificata per tre turni c)
Per scarsità di rendimento su motivata proposta del
consigliere responsabile dei servizi e del consigliere responsabile dei mezzi d)
Per radiazione e)
Per scioglimento del S.A.R.C. Art. 14: Chiunque
cessi di far parte dell’Associazione deve restituire, entro trenta giorni,
tutto quanto gli è stato affidato dalla stessa. Art. 15: I soci che
non ottemperano allo Statuto ed al Regolamento possono essere anche
immediatamente sospesi dal C.R.S. da ogni diritto
sociale per la durata del provvedimento disciplinare. Il
consigliere responsabile ha l’obbligo di riferire immediatamente al C.D. il
provvedimento preso. Il C.D. deve
riunirsi, delegando eventualmente l’esecutivo, per deliberare nel minor tempo
possibile e comunque entro quindici giorni dalla data del provvedimento
stesso. Le
radiazioni devono essere sempre decise dal C.D. secondo la procedura normale
riportata nel presente regolamento. ASSEMBLEA
Art. 16: La
convocazione dell’assemblea generale dei soci, sia essa ordinaria che
straordinaria, può essere effettuata nei seguenti modi: a)
Mediante affissione in sede dell’avviso di convocazione,
almeno venti giorni prima della data della riunione. b)
Mediante lettera ordinaria inviata almeno dieci giorni
prima della data della riunione. c)
Mediante lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni
prima della data della riunione. L’assemblea
straordinaria, fermo restando i dettami del Codice Civile, è convocata su
insindacabile giudizio dal consiglio direttivo su richiesta motivata di: 1)
Un consigliere 2)
Collegio dei sindaci 3)
Collegio dei probiviri 4)
Almeno 10 soci effettivi Art. 17: L’avviso di
convocazione deve contenere. a)
Data e ora di inizio dell’assemblea, specificatamente per
la prima e seconda convocazione. b)
Ordine del giorno Art. 18: Ogni socio
effettivo ha la facoltà di farsi rappresentare in assemblea ordinaria o
straordinaria da un altro socio, conferendogli la delega. Ogni socio
delegato può rappresentare fino a cinque soci deleganti. La delega
non è valida per le votazioni relative alle cariche elettive. ELEZIONI
ED ACCESSO ALLE CARICHE SOCIALI
Art. 19: Ogni socio
effettivo da almeno un anno può accedere a qualunque carica sociale, purchè non faccia parte di C.D. d’altre associazioni
analoghe o di movimenti e partiti politici o sindacali. Art. 20: Ogni socio
effettivo di cui all’articolo 8 ha il diritto di essere votato ed eletto,
indipendentemente dalle candidature. Art. 21: Ogni socio
eleggibile ha il diritto di candidarsi entro l’inizio delle operazioni di
votazione. La
candidatura può avvenire in forma scritta, indicando il proprio nominativo
sul modulo esposto in sede o palese durante l’assemblea. I nominativi
dei candidati verranno inseriti in un apposito elenco che sarà a disposizione
dei soci durante le votazioni, unitamente alla lista generale di tutti i soci
eleggibili. E’ buona norma che i consiglieri, probiviri e sindaci uscenti,
indichino la loro candidatura o meno. Il prospetto per l’elenco delle
candidature dovrà essere esposto in sede almeno due mesi prima della data
delle elezioni, al fine di lasciare il tempo a tutti i soci eleggibili, che
desiderino candidarsi, di apporre il proprio nome. Art. 22: Hanno
diritto al voto tutti i soci effettivi in regola con gli obblighi
dell’associazione. Ogni
assemblea che porti all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali
deve nominare un comitato elettorale, composto da 3 a 5 membri, scelti esclusivamente
tra i partecipanti alla medesima assemblea ed aventi diritto al voto. La nomina
del comitato elettorale avviene tramite votazione palese dei soci aventi
diritto al voto. I membri del
comitato elettorale non possono essere scelti tra i candidati alle elezioni
per le quali devono espletare il loro incarico specifico e non possono essere
eleggibili. Essi
costituiscono in seguito un seggio elettorale, desimpegnandone
tutte le funzioni. Il comitato
elettorale svolge i seguenti compiti: a)
Nomina nel suo seno il presidente; b)
Elegge il proprio domicilio, possibilmente presso la
segreteria dell’assemblea in corso di svolgimento; c)
Accerta la regolarità dei candidati; d)
Sovrintende alla preparazione delle schede elettorali; e)
Redige verbali di quanto ha formato oggetto della propria
attività, facendone poi consegna, a votazioni terminate, al presidente
dell’organo direttivo neoeletto. Le schede di votazione devono recare il timbro della sede, le firme di due componenti il seggio elettorale, le indicazioni degli organi da eleggere nonché l’indicazione del numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere. In sede di
votazione il domicilio del comitato elettorale funge da seggio elettorale, la
presidenza del seggio è assunta dal presidente del comitato stesso e gli
altri membri esplicano funzioni di scrutatori. Nel verbale
redatto a conclusione delle operazioni di voto dovrà essere fatta
assicurazione circa il regolare e democratico svolgimento delle votazioni
stesse, ovvero di eventuali irregolarità o manchevolezze. Art. 23: Le
operazioni di votazione devono concludersi entro le ore 23 dello stesso
giorno dell’assemblea di pertinenza; eventuali deroghe a tale periodo
potranno essere decise dalla maggioranza dell’assemblea. Affinché le
elezioni siano ritenute valide, dovrà avere votato almeno un terzo degli
aventi diritto di voto. Art. 24: Gli organi statutari vengono eletti con votazione personale e segreta, concedendo la propria preferenza per: a)
Consiglio
Direttivo: da un minimo di cinque
ad un massimo di nove candidati b)
Collegio
dei Sindaci: da un minimo di due ad
un massimo di quattro candidati c)
Collegio
dei Probiviri: da un minimo di due
ad un massimo di quattro candidati Le schede votate che non avranno i
succitati requisiti saranno ritenute nulle. Le schede nulle o bianche saranno comunque
ritenute valide al fine del conteggio del numero totale dei votanti. Art. 25: Alle cariche sociali sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di servizio effettivo; nel caso di soci con la medesima anzianità di servizio verrà eletto il più anziano d’età. Al
termine dello spoglio, che avverrà subito dopo la fine delle operazioni di
voto, il presidente del Comitato Elettorale redigerà, per ogni organo statutario,
l’elenco di coloro che alle elezioni hanno ricevuto almeno un voto, ordinandolo per numero di voti (dal maggiore al minore)
e, a parità di voti, per anzianità di servizio; nel caso di soci con la
medesima anzianità di servizio la precedenza l’assume il più anziano d’età. All’incontro
prefissato il Presidente del Comitato Elettorale formerà gli Organi Statutari
chiamando, per ogni singolo Organo, i nominativi inseriti negli elenchi
succitati e nell’ordine già prefissato (dal maggiore al minore) chiedendo a
loro l’accettazione dell’incarico. Le risultanze di voto
saranno registrate a verbale; gli Organi Statutari neoeletti si riuniranno
immediatamente per la nomina, al loro interno, del Presidente. Le restanti
cariche potranno essere assegnate anche in una fase successiva, comunque
entro trenta giorni dalla nomina. Art. 26: In caso di vacanza per dimissioni, decadenza, decesso o esclusione di un componente gli organi statutari di cui l’art. 13 dello statuto, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. Per “primo dei non eletti” si intende colui/ei che non ha avuto la possibilità di essere interpellato/a nel merito in quanto la composizione dell’Organo Statutario era già stata formata; normalmente questi dovrebbe essere il dodicesimo della lista dei candidati al C.D. ed il sesto nella lista degli altri Organi statutari. Nel caso in cui il primo dei non eletti rifiutasse l’incarico verrà depennato dall’elenco come previsto dal precedente art. 25 e si passerà al secondo e, via di seguito, si potranno interpellare tutti coloro che sono inseriti nell’elenco e nell’ordine impostato. Se non vi fosse nessuno disponibile ad accettare la carica si agirà nel seguente modo: a)
Se
l’organo Statutario è rimasto in carica per più di 540 giorni potrà
proseguire ad operare regolarmente anche in assenza del/dei consigliere/i o
sindaco con le seguenti limitazioni: b)
Se
l’organo Statutario è rimasto in carica per meno di 540 giorni, o non rientri
nei limiti di operatività riportati al precedente comma a), si dovrà indire
nuova assemblea per l’elezione delle sole figure vacanti, le schede di
votazioni dovranno contenere l’esatto numero dei candidati da votare pena la
nullità come previsto nel precedente art. 24; I giorni di permanenza in carica vengono
conteggiati dalla data di formazione dell’Organo Statutario alla data di
accettazione delle dimissioni del socio da parte dell’Organo medesimo. Art. 27:Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto stabilito dall’articolo 19 dello statuto, viene convocato dal Presidente, tramite avviso scritto indirizzato ai consiglieri, unitamente a probiviri e sindaci, e depositato in sede almeno 15 giorni prima della riunione o, in casi d’urgenza, a mezzo telefono o fax o telegramma almeno 24 ore prima, anche su richiesta di: Ø Consigliere Responsabile dei servizi Ø Medico responsabile Ø Un consigliere Ø Collegio dei probiviri Ø Collegio dei sindaci Il Consiglio Direttivo potrà, su insindacabile giudizio del Presidente, essere effettuato a porte aperte a tutti i soci, quali uditori. Qualora gli argomenti da trattare riguardassero fatti personali di soci, sanzioni da comminare o argomenti ritenuti dal Presidente “delicati”, il Consiglio direttivo dovrà essere effettuato a porte chiuse. Art. 28: il medico
responsabile sanitario, oltre a svolgere le attività stabilite da leggi o
regolamenti emanati dagli enti preposti, si occuperà di: Ø
Organizzare i corsi teorici e pratici Ø
Stabilire l’idoneità dei soci ai servizi preposti Ø
Indire riunioni periodiche con i capisquadra o altre
figure qualificate, per il mantenimento del costante aggiornamento Art. 29: Il Presidente,
oltre a quanto stabilito dallo statuto, viene sostituito dal vicepresidente
in caso di: Ø
Impedimenti temporanei Ø
Dimissioni Ø
Ogni volta che il presidente creda opportuno delegare i
propri poteri al vicepresidente. Nel caso di dimissioni del presidente verrà nominato, dopo il subentro del nuovo consigliere come stabilito dall’art. 14 dello statuto, il nuovo vicepresidente. Art. 30: Il
responsabile dei servizi ha i seguenti compiti: 1)
Mantenere l’ordine e la disciplina, applicando le norme
dello statuto e del regolamento, fra i soci del S.A.R.C. 2)
Stabilire i turni di servizio secondo le esigenze
dell’associazione 3)
Organizzare, sentito il parere del C.D.,
riunioni con i capisquadra 4)
Controllare i verbali dei servizi giornalieri 5)
Istruire i soci sullo statuto e sul regolamento SERVIZI,
PROCEDURE E RUOLI
Art. 31: I
collaboratori nominati dai componenti dell’esecutivo, non sostituiscono in
alcun modo i consiglieri, ma hanno solo il compito di espletare gli incarichi
a loro affidati. Art. 32: I servizi
si dividono in: a)
Servizio d’emergenza b)
Servizio programmato Il servizio
d’emergenza è suddiviso in quattro turni giornalieri su sette giorni
settimanali suddivisi nel seguente modo: 1°)
Turno dalle ore 00,00 alle ore 07,00 2°)
Turno dalle ore 07,00 alle ore 13,00 3°)
Turno dalle ore 13,00 alle ore 19,00 4°)
Turno dalle ore 19,00 alle ore 24,00 ed è
organizzato dal consigliere responsabile dei servizi. Il servizio
programmato è organizzato dal consigliere responsabile dei servizi
programmati. Art. 33: Sarà cura
del responsabile dei servizi esporre nell’apposita bacheca il tabellone con
l’organizzazione dei turni di una settimana, aggiornandolo settimanalmente. Non è
ammessa, salvo gravi e motivati casi, l’assenza dal turno. Non sarà
giustificazione il dichiarare di non aver letto l’avviso di servizio. Art. 34 E’ dovere
di ogni socio collaborare con il R.S. affinché la
copertura dei vari turni sia il più possibile omogenea e completa. Il socio che
non può effettuare il servizio assegnatoli causa assenza, dovrà comunicarlo
al R.S. tramite apposito modulo almeno una
settimana prima, salvo trovare un sostituto di pari requisiti. Art. 35: Il socio
che senza giustificato motivo ritardasse almeno 1 ora da quella fissata per
il turno o per il servizio, verrà ritenuto mancante senza giustificazione. Art. 36: Ogni socio
ha l’obbligo di effettuare almeno due turni all’anno definiti “straordinari”. Il servizio
“straordinario” inizia alle ore 07,00 della domenica e finisce alle ore 07,00
del lunedì, suddiviso in turni con orari definiti dall’art. 32 del
regolamento. Art. 37: E’ proibito ai Soci effettivi, collaboratori ecc., in sede: a) Bere alcolici prima e durante il servizio b) Fumare in servizio nei locali della sede o sull’ambulanza, escluso la cucina c) Praticare giochi rumorosi o d’azzardo d) Promuovere sottoscrizioni fra soci, salvo autorizzazione del Consiglio Direttivo Art. 38:
Il
turno è coperto da squadre composte da un minimo di tre ad un massimo di otto
soci effettivi, di cui uno con funzione di caposquadra. La squadra
in emergenza è formata da tre o quattro volontari così suddivisi: 1)
Autista 2)
Capo equipaggio 3)
Soccorritore/i Il capoequipaggio è, nell’ordine: 1)
Il medico (se di turno) 2)
L’infermiere professionale certificato (se di turno) 3)
Soccorritore Certificato (se di turno) 4)
Il caposquadra 5)
Un volontario delegato dal caposquadra 6)
In assenza delle suddette figure, il volontario con
maggiore anzianità di servizio. Il Capoequipaggio ha la responsabilità del servizio svolto e deve tenere le comunicazioni con la centrale operativa. L’autista ha
la responsabilità della sicurezza dell’equipaggio e del mezzo. Art. 39:
E’
assolutamente vietato svestire infortunati, salvo casi speciali. Ai soci è
assolutamente proibita la prescrizione di medicinali; è altresì a proibito
effettuare atti o manovre non di
competenza del volontario, salvo quanto disposto dalla centrale
operativa. Art. 40:
In
caso di emergenza straordinaria, i soci effettivi anche se non in servizio e
quindi non inseriti nel turno, potranno mettersi a disposizione della
centrale operativa previa formazione di una squadra d’emergenza completa. Art. 41: Durante ogni
tipo di servizio, i volontari dovranno indossare l’apposita divisa al
completo. Art. 42:
Per
il trasporto di alienati, qualora la richiesta sia fatta dai parenti, dovrà
essere accompagnata dall’autorizzazione di ricovero all’ospedale psichiatrico
da parte delle autorità competenti. Qualora sia
ordinata dalla Questura, dovrà prima presentarsi alla direzione del S.A.R.C. ordinanza scritta da parte della medesima o
della autorità giudiziaria. I soci sono obbligati al trasporto degli
alienati, come per i normali servizi. In caso di
ammalati in stato di eccitazione che possono rappresentare pericolo per sé e
per gli altri, i soci non devono mai agire direttamente, ma richiedere sempre
al 118 l’intervento degli organi preposti alla tutela ed all’ordine pubblico
(carabinieri, polizia ecc.) che devono provvedere alla immobilizzazione
dell’ammalato affinché i soci possano effettuare il trasporto. Il ricovero
di alienati dovrà essere effettuato previa autorizzazione di ricovero coatto
da parte dell’autorità giudiziaria (questura o sindaco del paese). Art. 43:
Per
i servizi programmati (avvenimenti sportivi, cortei, gite collettive ecc.) il
Consigliere Responsabile dei servizi programmati darà le disposizioni del
caso. La scelta del personale, il numero dei soci, le assegnazioni di
servizio o di posto, saranno insindacabili. Art. 44: E’ proibito
in modo assoluto ai soci di qualunque grado o a collaboratori, chiedere od
accettare: mance, regali o doni, in una parola compensi personali di
qualsiasi natura. Di eventuali
oblazioni fatte in occasione di servizi, dovrà essere rilasciata ricevuta e
consegnato al più presto l’importo all’amministratore. Art. 45: L’amministrazione,
per i servizi non rimborsati dall’A.S.L.,
richiederà rimborso secondo le spese sostenute. Per il trasporto di ammalati
paganti verrà applicata la tariffa stabilita dal C.D. Della
riscossione è incaricato di norma il capo squadra o l’autista, che rilascierà ricevuta utilizzando il bollettino avuto in
consegna. I versamenti
all’amministrazione debbono essere fatti entro la fine del turno. Art. 46: Il socio infortunatosi in servizio, dentro o fuori la sede, dovrà darne immediato avviso al responsabile degli automezzi perché questi possa sollecitamente esperire le pratiche volute dal contratto di assicurazione. Per eventuali danni causati a terzi, il caposquadra avviserà immediatamente il responsabile degli automezzi con rapporto scritto. Se durante un intervento si venisse in contatto con sangue o liquidi fisiologici, si dovrà avvertire immediatamente il pronto soccorso ed il responsabile sanitario del S.A.R.C. Art. 47: Il capo
squadra ha la responsabilità dell’ordine, della disciplina e delle esigenze
del servizio al quale è chiamato; a tale effetto ha l’obbligo di non
accettare in servizio soci che fossero in condizioni di turbare in qualche
modo il servizio stesso o di compromettere il decoro dell’associazione. Art. 48: Il
caposquadra ha l’obbligo di: a)
Trovarsi in sede almeno 15 minuti prima dell’inizio del
turno ed informarsi dal responsabile del servizio precedente delle
disposizioni in corso e degli ordini di servizio; b)
Assicurarsi che tutto il materiale di soccorso per i
servizi interni ed esterni sia in ordine, pronto per ogni bisogno, curandone
il riordino dopo l’uso; in particolare all’interno dell’autolettiga,
avvalendosi dei soci in servizio e richiedendo a chi di dovere quanto
abbisognasse facendone nota nel verbale; c)
Prendere nota dei soci mancanti; d)
Alla fine di ogni turno di servizio, trasmettere a chi lo
sostituisce tutte le notizie che possono interessare il servizio; e)
Verificare la documentazione relativa ai vari servizi; f)
Dirigere i servizi di sua spettanza; g)
È dovere di ogni capo squadra continuare la preparazione
tecnico pratica dei soci e chiedere ai consiglieri responsabili i mezzi
necessari. Art. 49: Il capo
squadra deve curare, durante il suo turno di servizio, il rispetto da parte
dei soci delle norme statutarie, del regolamento e delle disposizioni del
C.D. Redigerà
rapporto dell’eventuale violazione alle norme di cui sopra. Art. 50: I
capisquadra devono dare esempio di disciplina, correttezza e rigorosa
osservanza dello statuto, del regolamento, delle disposizioni consiliari e
degli ordini superiori; devono tenere contegno serio e dignitoso. Art. 51: Il servizio
telefonico è di norma affidato al capo squadra o un socio delegato dal
caposquadra medesimo. Se la
chiamata è relativa ad un’emergenza si deve invitare gentilmente
l’interlocutore a chiamare il 118; Se la
chiamata è relativa ad un servizio programmato si deve invitare gentilmente
l’interlocutore a chiamare il responsabile dei servizi programmati. Art. 52: I requisiti
per essere caposquadra sono: a)
Avere un’anzianità di servizio effettivo di almeno tre anni; b)
Avere un’adeguata preparazione tecnica, capacità
organizzativa e di insegnamento I
capisquadra sono nominati dal C.D., sentito il
parere del responsabile sanitario e del responsabile dei servizi , su
proposta: 1)
Di un caposquadra 2)
Del responsabile dei servizi 3)
Del responsabile sanitario 4)
Del candidato stesso Art. 53: I requisiti per essere autista sono: a) essere in possesso da almeno due anni di regolare patente di categoria “B” o superiore b) avere minimo 21 anni d’età c) avere un’anzianità di servizio effettivo di almeno due anni d) essere in possesso di idoneità psicofisica e) avere superato con esito positivo l’esame di idoneità organizzato dal Responsabile degli automezzi L’incarico di autista viene attribuito dal C.D. sentito il parere del Responsabile degli automezzi Art. 54: Gli autisti sono responsabili della condotta degli automezzi loro affidati. In mancanza del caposquadra è l’autista che ricopre contemporaneamente i due incarichi (autista e caposquadra). Essi devono adeguare la velocità in rapporto alla natura del servizio, alle esigenze del traffico e nel rispetto della legge. Nel trasporto degli infermi osserveranno le norme seguenti: Ø la maggiore sollecitudine; Ø seguire la via più breve e possibilmente la periferia Ø utilizzare i segnali di avviso secondo quanto disposto dalle leggi specifiche e dalle “Norme per gli autisti” redatto dal S.A.R.C., usando comunque la massima prudenza nella guida e nei confronti dei trasportati. Art. 55: Gli autisti devono provvedere alla pulizia degli automezzi loro affidati e debbono averne la massima cura. Debbono altresì ricordare che dall’efficienza del mezzo dipende in gran parte il felice raggiungimento degli scopi dell’associazione. Art. 56: Gli autisti debbono tenere aggiornato un foglio di marcia dell’automezzo loro affidato dal quale debbono risultare i seguenti dati: a) Data, orario di entrata ed uscita per ogni servizio; b) Percorso effettuato (itinerario e chilometraggio) c) Rifornimenti di carburante Art. 57: Gli autisti per ogni evenienza o necessità inerente al mezzo, devono informare il consigliere responsabile dei mezzi Art. 58: Nel caso l’ambulanza incorra in un incidente stradale, l’autista deve attenersi alle seguenti disposizioni: a) avvisare la C.O. 118; b) curare l’immediato soccorso degli eventuali feriti; c) procurarsi testimonianza, possibilmente scritta, dai presenti all’incidente; d) avvisare, se necessario, le forze dell’ordine per i rilievi del caso; e) comunicare immediatamente in sede l’incidente avvenuto; f) non appena rientrati redigere rapporto scritto da consegnarsi al responsabile dei mezzi RUOLI
SPECIALI
Art. 59: Ruolo d’onore: il C.D. può passare nel ruolo d’onore i soci le cui condizioni fisiche non permettano un efficace servizio. Il C.D. può passare nel ruolo di fuori quadro i soci effettivi che siano temporaneamente impediti a fare il loro servizio e ne facciano richiesta al C.D. con motivata richiesta scritta. La posizione di fuori quadro non può essere conservata per più di sei mesi; se il socio non avrà acquistato la possibilità di prestare regolare servizio, sarà considerato dimissionario. MATERIALE
DI MEDICAZIONE E PRONTO SOCCORSO
Art. 60: Responsabile del materiale sanitario è il responsabile sanitario. Il consegnatario di tale materiale è il responsabile degli automezzi. Al consegnatario sarà fatta la richiesta dei materiali di reintegro, che la passerà al responsabile sanitario per l’avvallo. Art. 61: E’ assolutamente proibito consegnare materiali di medicazione e del pronto soccorso ad estranei perché siano adoperati fuori dalla sede. I soci che prendono servizio debbono usare le cassette o le borse appositamente preparate, che saranno tenute rifornite dal consegnatario dei materiali. ENCOMI
E SANZIONI
Art. 62: Il C.D. potrà stabilire premi per meriti eccezionali o per speciali considerazioni Art. 63: I soci saranno premiati dal C.D. su proposta del consigliere responsabile dei servizi i base all’anzianità effettiva ed al loro meritevole stato di servizio. L’anzianità di servizio viene definita come segue: Ø per 5 anni di servizio effettivo (medaglia di bronzo e diploma) Ø per 10 anni di servizio effettivo (medaglia d’argento e diploma) Ø per 15 anni di servizio effettivo (medaglia d’oro e diploma) Ø per 25 anni di servizio effettivo (riconoscimento particolare) L’anzianità decorre dalla data di servizio effettivo. Art. 64: L’aspirante o il socio effettivo di qualunque grado che manchi al proprio dovere è punito: a) con l’ammonizione scritta da affiggere all’albo per otto giorni; b) con la sospensione e l’allontanamento dalla sede; c) con la radiazione dall’Associazione Art. 65: Le sanzioni saranno decise dal C.D. su relazione del consigliere responsabile dei servizi e/o dal collegio dei probiviri, comunque sempre dopo aver sentito l’interessato ed un suo immediato superiore Art. 66: Il socio che, per mancanze o per qualunque altro motivo, rendesse la sua presenza incompatibile col decoro e la tranquillità dell’associazione, può essere immediatamente sospeso e allontanato dal responsabile dei servizi, che dovrà riferirne al più presto i motivi al C.D. Art. 67: Nessun socio effettivo o collaboratore può sottrarsi al giudizio del C.D. Le dimissioni presentate non sono operanti se non accettate dal C.D. Art. 68: Chi manca al proprio dovere o i testi facenti parte dell’associazione che senza giustificato motivo non si presentassero ai probiviri giunto l’invito, saranno passibili di punizione da infliggersi dal C.D. Art. 69: La radiazione fa decadere il socio da ogni diritto riguardo all’associazione. Dal C.D. sarà inflitta la radiazione nei casi sotto specificati: a) grave disobbedienza nei riguardi degli organi superiori; b) abuso di autorità; c) abbandono recidivo del servizio; d) danneggiamento doloso delle proprietà sociali; e) ubriachezza in servizio o in sede; f) appropriazione di compensi avuti a qualsiasi titolo per prestazioni di servizio; g) insubordinazione a deliberati della presidenza, C.D. o C.R.S.; h) incitamento a insubordinazione o mancanze gravi; i) risse in sede, in servizio fra soci o con estranei, quando non si è provata la legittima difesa; j) a coloro che fanno in seno all’associazione opera di disgregazione o di dissoluzione o che in qualsiasi modo compromettano il buon nome o il buon andamento dell’associazione; k) gravi fatti ledenti l’onore del socio. Art. 70: I provvedimenti disciplinari approvati dal C.D. saranno comunicati nell’ordine del giorno, restando esposti nella sede sociale per otto giorni consecutivi ed avranno effetto immediato Art. 71: Tutte le sanzioni saranno riportate nello stato di servizio del socio Art. 72: Il socio responsabile di danneggiamento doloso del materiale sociale dovrà risarcire il danno indipendentemente dalla sanzione inflittagli. Il C.D. potrà, per l’esigenza, adire per vie legali. |