Regolamento
| Chi siamo > Regolamento

 

La fondazione dell’Associazione Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castelmella (S.A.R.C.)

è stata favorita dai gruppi A.V.I.S. e A.N.A. di Roncadelle

 

NATURA E SCOPI

 

Art. 1:   L’associazione volontari S.A.R.C. ha sede nel comune di Roncadelle in via C.A. Dalla Chiesa n° 12.

 

Art. 2:   Il S.A.R.C. presta normalmente la propria opera in seguito ad esplicita richiesta o convenzioni stipulate, oltre che in adempimento delle funzioni disposte dalle leggi in materia.

 

Art. 3:   I soci del S.A.R.C. sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

 

Art. 4:   In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa dall’assemblea dei soci è vincolante e deve essere rispettata da tutti.

 

SOCI

 

Art. 5: I cittadini, per far parte del S.A.R.C., devono aver compiuto la maggiore età e presentare domanda, redatta su apposito modulo (All. 1), al Consiglio Direttivo.

Il C.D. si accerterà che il candidato sia moralmente meritevole e fisicamente idoneo, quest’ultimo attraverso certificazione medica.

Il nominativo del richiedente sarà registrato nel Libro Soci dopo l’accettazione della domanda dal C.D.

 

Art. 6: I soci, appena iscritti all’associazione, assumono il servizio con la qualifica di “Soci Collaboratori”.

Con la sottoscrizione della domanda i soci dichiarano di aver preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento sociale, e di volervi sottostare senza riserve inoltre, di ritenere sollevata l’associazione da qualunque pretesa per danno o malattia incontrata in servizio.

 

Art. 7: Per diventare “Socio Effettivo” i requisiti sono:

a)       Aver frequentato con esito positivo il corso teorico effettuato a norma di legge

b)       Aver frequentato con esito positivo il corso pratico effettuato a norma di legge

c)       Aver prestato, dopo il superamento dei suddetti esami, servizio effettivo per almeno sei mesi e turni per sessanta ore.

 

Art. 8: Il “Socio Collaboratore”, una volta maturati i requisiti di cui all’art. 7, può presentare domanda scritta al C.D. per il passaggio a “Socio Effettivo”, redatta su apposito modulo (All. 2).

Il C.D. esaminerà la richiesta e, sentito il parere del Responsabile Sanitario e del Consigliere Responsabile dei Servizi, deciderà in merito.

 

Art. 9: Il socio effettivo deve effettuare un minimo di 22 servizi all’anno. Eventuali deroghe possono essere assegnate dal C.D. per giustificati motivi

 

Art. 10: I volontari del S.A.R.C. devono attenersi a tutte le norme dello Statuto e del Regolamento, indossare l’apposita divisa prescritta dal C.D.; devono osservare le disposizioni impartite dal Consigliere Responsabile dei Servizi e dai Capisquadra.

 

Art. 11: Tutti i soci sono tenuti a comunicare al C.R.S. i cambi di indirizzo, recapiti telefonici  e tutte le notizie personali che, anche indirettamente, possono interessare il servizio o l’associazione.

 

Art. 12: Tutti i soci sono tenuti alla discrezione ed al segreto per tutte le notizie venute a loro conoscenza, durante l’espletamento del loro servizio, riguardanti gli assistiti, come previsto dalla Legge 675/96.

 

Art. 13: Il nome dei soci viene cancellato dai ruoli con provvedimento del C.D. per le seguenti ragioni:

a)       Dimissioni

b)       Per assenza ingiustificata per tre turni

c)       Per scarsità di rendimento su motivata proposta del consigliere responsabile dei servizi e del consigliere responsabile dei mezzi

d)       Per radiazione

e)       Per scioglimento del S.A.R.C.

 

Art. 14: Chiunque cessi di far parte dell’Associazione deve restituire, entro trenta giorni, tutto quanto gli è stato affidato dalla stessa.

 

Art. 15: I soci che non ottemperano allo Statuto ed al Regolamento possono essere anche immediatamente sospesi dal C.R.S. da ogni diritto sociale per la durata del provvedimento disciplinare.

Il consigliere responsabile ha l’obbligo di riferire immediatamente al C.D. il provvedimento preso.

Il C.D. deve riunirsi, delegando eventualmente l’esecutivo, per deliberare nel minor tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

Le radiazioni devono essere sempre decise dal C.D. secondo la procedura normale riportata nel presente regolamento.

 

ASSEMBLEA

 

Art. 16: La convocazione dell’assemblea generale dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, può essere effettuata nei seguenti modi:

a)       Mediante affissione in sede dell’avviso di convocazione, almeno venti giorni prima della data della riunione.

b)       Mediante lettera ordinaria inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione.

c)       Mediante lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L’assemblea straordinaria, fermo restando i dettami del Codice Civile, è convocata su insindacabile giudizio dal consiglio direttivo su richiesta motivata di:

1)       Un consigliere

2)       Collegio dei sindaci

3)       Collegio dei probiviri

4)       Almeno 10 soci effettivi

 

Art. 17: L’avviso di convocazione deve contenere.

a)       Data e ora di inizio dell’assemblea, specificatamente per la prima e seconda convocazione.

b)       Ordine del giorno

 

Art. 18: Ogni socio effettivo ha la facoltà di farsi rappresentare in assemblea ordinaria o straordinaria da un altro socio, conferendogli la delega.

Ogni socio delegato può rappresentare fino a cinque soci deleganti.

La delega non è valida per le votazioni relative alle cariche elettive.

 

ELEZIONI ED ACCESSO ALLE CARICHE SOCIALI

 

Art. 19: Ogni socio effettivo da almeno un anno può accedere a qualunque carica sociale, purchè non faccia parte di C.D. d’altre associazioni analoghe o di movimenti e partiti politici o sindacali.

 

Art. 20: Ogni socio effettivo di cui all’articolo 8 ha il diritto di essere votato ed eletto, indipendentemente dalle candidature.

 

Art. 21: Ogni socio eleggibile ha il diritto di candidarsi entro l’inizio delle operazioni di votazione.

La candidatura può avvenire in forma scritta, indicando il proprio nominativo sul modulo esposto in sede o palese durante l’assemblea.

I nominativi dei candidati verranno inseriti in un apposito elenco che sarà a disposizione dei soci durante le votazioni, unitamente alla lista generale di tutti i soci eleggibili. E’ buona norma che i consiglieri, probiviri e sindaci uscenti, indichino la loro candidatura o meno. Il prospetto per l’elenco delle candidature dovrà essere esposto in sede almeno due mesi prima della data delle elezioni, al fine di lasciare il tempo a tutti i soci eleggibili, che desiderino candidarsi, di apporre il proprio nome.

 

Art. 22: Hanno diritto al voto tutti i soci effettivi in regola con gli obblighi dell’associazione.

Ogni assemblea che porti all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali deve nominare un comitato elettorale, composto da 3 a 5 membri, scelti esclusivamente tra i partecipanti alla medesima assemblea ed aventi diritto al voto.

La nomina del comitato elettorale avviene tramite votazione palese dei soci aventi diritto al voto.

I membri del comitato elettorale non possono essere scelti tra i candidati alle elezioni per le quali devono espletare il loro incarico specifico e non possono essere eleggibili.

Essi costituiscono in seguito un seggio elettorale, desimpegnandone tutte le funzioni.

Il comitato elettorale svolge i seguenti compiti:

a)       Nomina nel suo seno il presidente;

b)       Elegge il proprio domicilio, possibilmente presso la segreteria dell’assemblea in corso di svolgimento;

c)       Accerta la regolarità dei candidati;

d)       Sovrintende alla preparazione delle schede elettorali;

e)       Redige verbali di quanto ha formato oggetto della propria attività, facendone poi consegna, a votazioni terminate, al presidente dell’organo direttivo neoeletto.

Le schede di votazione devono recare il timbro della sede, le firme di due componenti il seggio elettorale, le indicazioni degli organi da eleggere nonché l’indicazione del numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere.

In sede di votazione il domicilio del comitato elettorale funge da seggio elettorale, la presidenza del seggio è assunta dal presidente del comitato stesso e gli altri membri esplicano funzioni di scrutatori.

Nel verbale redatto a conclusione delle operazioni di voto dovrà essere fatta assicurazione circa il regolare e democratico svolgimento delle votazioni stesse, ovvero di eventuali irregolarità o manchevolezze.

 

Art. 23: Le operazioni di votazione devono concludersi entro le ore 23 dello stesso giorno dell’assemblea di pertinenza; eventuali deroghe a tale periodo potranno essere decise dalla maggioranza dell’assemblea.

Affinché le elezioni siano ritenute valide, dovrà avere votato almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

 

Art. 24: Gli organi statutari vengono eletti con votazione personale e segreta, concedendo la propria preferenza per:

a)       Consiglio Direttivo:        da un minimo di cinque ad un massimo di nove candidati

b)       Collegio dei Sindaci:      da un minimo di due ad un massimo di quattro candidati

c)       Collegio dei Probiviri:     da un minimo di due ad un massimo di quattro candidati

Le schede votate che non avranno i succitati requisiti saranno ritenute nulle.

Le schede nulle o bianche saranno comunque ritenute valide al fine del conteggio del numero totale dei votanti.

 

Art. 25: Alle cariche sociali sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di servizio effettivo; nel caso di soci con la medesima anzianità di servizio verrà eletto il più anziano d’età.

Al termine dello spoglio, che avverrà subito dopo la fine delle operazioni di voto, il presidente del Comitato Elettorale redigerà, per ogni organo statutario, l’elenco di coloro che alle elezioni hanno ricevuto almeno un voto, ordinandolo per numero di voti (dal maggiore al minore) e, a parità di voti, per anzianità di servizio; nel caso di soci con la medesima anzianità di servizio la precedenza l’assume il più anziano d’età.
Tali elenchi verranno esposti in bacheca unitamente all’avviso di convocazione, esteso a tutti i nominativi inseriti negli elenchi, dell’adunanza per la formazione degli organi statutari, che dovrà avvenire tra l’11° ed il 25° giorno successivo alla data d’affissione in bacheca della convocazione.
I soci inseriti negli elenchi che non si presenteranno all’incontro prefissato senza giustificato motivo, saranno depennati dall’elenco e non potranno assumere alcuna carica sociale fino al successivo mandato elettorale.
Non sarà giustificazione il dichiarare di non aver letto l’avviso di convocazione.
E’ ammesso che i soci inseriti negli elenchi inviino per iscritto la propria adesione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non potessero essere presenti alla riunione.

All’incontro prefissato il Presidente del Comitato Elettorale formerà gli Organi Statutari chiamando, per ogni singolo Organo, i nominativi inseriti negli elenchi succitati e nell’ordine già prefissato (dal maggiore al minore) chiedendo a loro l’accettazione dell’incarico.
Gli assenti ingiustificati e coloro che rifiuteranno l’incarico saranno immediatamente depennati dall’elenco e non potranno assumere alcuna carica sociale fino al successivo mandato elettorale

Le risultanze di voto saranno registrate a verbale; gli Organi Statutari neoeletti si riuniranno immediatamente per la nomina, al loro interno, del Presidente. Le restanti cariche potranno essere assegnate anche in una fase successiva, comunque entro trenta giorni dalla nomina.

 

Art. 26: In caso di vacanza per dimissioni, decadenza, decesso o esclusione di un componente gli organi statutari di cui l’art. 13 dello statuto, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Per “primo dei non eletti” si intende colui/ei che non ha avuto la possibilità di essere interpellato/a nel merito in quanto la composizione dell’Organo Statutario era già stata formata; normalmente questi dovrebbe essere il dodicesimo della lista dei candidati al C.D. ed il sesto nella lista degli altri Organi statutari.

Nel caso in cui il primo dei non eletti rifiutasse l’incarico verrà depennato dall’elenco come previsto dal precedente art. 25 e si passerà al secondo e, via di seguito, si potranno interpellare tutti coloro che sono inseriti nell’elenco e nell’ordine impostato.

Se non vi fosse nessuno disponibile ad accettare la carica si agirà nel seguente modo:

a)       Se l’organo Statutario è rimasto in carica per più di 540 giorni potrà proseguire ad operare regolarmente anche in assenza del/dei consigliere/i o sindaco con le seguenti limitazioni:
- Consiglio Direttivo n° 9 consiglieri purché le cariche di responsabilità siano comunque coperte. E’ ammesso, in questa particolare situazione, che un Consigliere detenga fino a due cariche di responsabilità, ovvero quelle cariche riportate all’art. 17 dello Statuto.
- Collegio dei Sindaci n° 2 soci
In caso contrario si dovranno indire nuove elezioni con modalità come specificate al successivo comma b).

b)       Se l’organo Statutario è rimasto in carica per meno di 540 giorni, o non rientri nei limiti di operatività riportati al precedente comma a), si dovrà indire nuova assemblea per l’elezione delle sole figure vacanti, le schede di votazioni dovranno contenere l’esatto numero dei candidati da votare pena la nullità come previsto nel precedente art. 24;
l’organo Statutario così rinnovato proseguirà il proprio mandato fino alla fine del periodo originario.

I giorni di permanenza in carica vengono conteggiati dalla data di formazione dell’Organo Statutario alla data di accettazione delle dimissioni del socio da parte dell’Organo medesimo.

 

Art. 27:Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto stabilito dall’articolo 19 dello statuto, viene convocato dal Presidente, tramite avviso scritto indirizzato ai consiglieri, unitamente a probiviri e sindaci, e depositato in sede almeno 15 giorni prima della riunione o, in casi d’urgenza, a mezzo telefono o fax o telegramma almeno 24 ore prima, anche su richiesta di:

Ø       Consigliere Responsabile dei servizi

Ø       Medico responsabile

Ø       Un consigliere

Ø       Collegio dei probiviri

Ø       Collegio dei sindaci

Il Consiglio Direttivo potrà, su insindacabile giudizio del Presidente, essere effettuato a porte aperte a tutti i soci, quali uditori.

Qualora gli argomenti da trattare riguardassero fatti personali di soci, sanzioni da comminare o argomenti ritenuti dal Presidente “delicati”, il Consiglio direttivo dovrà essere effettuato a porte chiuse.

 

Art. 28: il medico responsabile sanitario, oltre a svolgere le attività stabilite da leggi o regolamenti emanati dagli enti preposti, si occuperà di:

Ø       Organizzare i corsi teorici e pratici

Ø       Stabilire l’idoneità dei soci ai servizi preposti

Ø       Indire riunioni periodiche con i capisquadra o altre figure qualificate, per il mantenimento del costante aggiornamento

 

Art. 29: Il Presidente, oltre a quanto stabilito dallo statuto, viene sostituito dal vicepresidente in caso di:

Ø       Impedimenti temporanei

Ø       Dimissioni

Ø       Ogni volta che il presidente creda opportuno delegare i propri poteri al vicepresidente.

Nel caso di dimissioni del presidente verrà nominato, dopo il subentro del nuovo consigliere come stabilito dall’art. 14 dello statuto, il nuovo vicepresidente.

 

Art. 30: Il responsabile dei servizi ha i seguenti compiti:

1)       Mantenere l’ordine e la disciplina, applicando le norme dello statuto e del regolamento, fra i soci del S.A.R.C.

2)       Stabilire i turni di servizio secondo le esigenze dell’associazione

3)       Organizzare, sentito il parere del C.D., riunioni con i capisquadra

4)       Controllare i verbali dei servizi giornalieri

5)       Istruire i soci sullo statuto e sul regolamento

 

 

SERVIZI, PROCEDURE E RUOLI

 

Art. 31: I collaboratori nominati dai componenti dell’esecutivo, non sostituiscono in alcun modo i consiglieri, ma hanno solo il compito di espletare gli incarichi a loro affidati.

 

Art. 32: I servizi si dividono in:

a)       Servizio d’emergenza

b)       Servizio programmato

Il servizio d’emergenza è suddiviso in quattro turni giornalieri su sette giorni settimanali suddivisi nel seguente modo:

1°)                Turno dalle ore 00,00 alle ore 07,00

2°)                Turno dalle ore 07,00 alle ore 13,00

3°)                Turno dalle ore 13,00 alle ore 19,00

4°)                Turno dalle ore 19,00 alle ore 24,00

ed è organizzato dal consigliere responsabile dei servizi.

Il servizio programmato è organizzato dal consigliere responsabile dei servizi programmati.

 

Art. 33: Sarà cura del responsabile dei servizi esporre nell’apposita bacheca il tabellone con l’organizzazione dei turni di una settimana, aggiornandolo settimanalmente.

Non è ammessa, salvo gravi e motivati casi, l’assenza dal turno.

Non sarà giustificazione il dichiarare di non aver letto l’avviso di servizio.

 

Art. 34  E’ dovere di ogni socio collaborare con il R.S. affinché la copertura dei vari turni sia il più possibile omogenea e completa.

Il socio che non può effettuare il servizio assegnatoli causa assenza, dovrà comunicarlo al R.S. tramite apposito modulo almeno una settimana prima, salvo trovare un sostituto di pari requisiti.

 

Art. 35: Il socio che senza giustificato motivo ritardasse almeno 1 ora da quella fissata per il turno o per il servizio, verrà ritenuto mancante senza giustificazione.

 

Art. 36: Ogni socio ha l’obbligo di effettuare almeno due turni all’anno definiti “straordinari”.

Il servizio “straordinario” inizia alle ore 07,00 della domenica e finisce alle ore 07,00 del lunedì, suddiviso in turni con orari definiti dall’art. 32 del regolamento.

 

Art. 37: E’ proibito ai Soci effettivi, collaboratori ecc., in sede:

a)       Bere alcolici prima e durante il servizio

b)       Fumare in servizio nei locali della sede o sull’ambulanza, escluso la cucina

c)       Praticare giochi rumorosi o d’azzardo

d)       Promuovere sottoscrizioni fra soci, salvo autorizzazione del Consiglio Direttivo

 

Art. 38: Il turno è coperto da squadre composte da un minimo di tre ad un massimo di otto soci effettivi, di cui uno con funzione di caposquadra.

La squadra in emergenza è formata da tre o quattro volontari così suddivisi:

1)       Autista

2)       Capo equipaggio

3)       Soccorritore/i

Il capoequipaggio è, nell’ordine:

1)       Il medico (se di turno)

2)       L’infermiere professionale certificato (se di turno)

3)       Soccorritore Certificato (se di turno)

4)       Il caposquadra

5)       Un volontario delegato dal caposquadra

6)       In assenza delle suddette figure, il volontario con maggiore anzianità di servizio.

Il Capoequipaggio ha la responsabilità del servizio svolto e deve tenere le comunicazioni con la centrale operativa.

L’autista ha la responsabilità della sicurezza dell’equipaggio e del mezzo.

 

Art. 39: E’ assolutamente vietato svestire infortunati, salvo casi speciali.

Ai soci è assolutamente proibita la prescrizione di medicinali; è altresì a proibito effettuare atti o manovre non di  competenza del volontario, salvo quanto disposto dalla centrale operativa.

 

Art. 40: In caso di emergenza straordinaria, i soci effettivi anche se non in servizio e quindi non inseriti nel turno, potranno mettersi a disposizione della centrale operativa previa formazione di una squadra d’emergenza completa.

 

Art. 41: Durante ogni tipo di servizio, i volontari dovranno indossare l’apposita divisa al completo.

 

Art. 42: Per il trasporto di alienati, qualora la richiesta sia fatta dai parenti, dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione di ricovero all’ospedale psichiatrico da parte delle autorità competenti.

Qualora sia ordinata dalla Questura, dovrà prima presentarsi alla direzione del S.A.R.C. ordinanza scritta da parte della medesima o della autorità giudiziaria. I soci sono obbligati al trasporto degli alienati, come per i normali servizi.

In caso di ammalati in stato di eccitazione che possono rappresentare pericolo per sé e per gli altri, i soci non devono mai agire direttamente, ma richiedere sempre al 118 l’intervento degli organi preposti alla tutela ed all’ordine pubblico (carabinieri, polizia ecc.) che devono provvedere alla immobilizzazione dell’ammalato affinché i soci possano effettuare il trasporto.

Il ricovero di alienati dovrà essere effettuato previa autorizzazione di ricovero coatto da parte dell’autorità giudiziaria (questura o sindaco del paese).

 

Art. 43: Per i servizi programmati (avvenimenti sportivi, cortei, gite collettive ecc.) il Consigliere Responsabile dei servizi programmati darà le disposizioni del caso. La scelta del personale, il numero dei soci, le assegnazioni di servizio o di posto, saranno insindacabili.

 

Art. 44: E’ proibito in modo assoluto ai soci di qualunque grado o a collaboratori, chiedere od accettare: mance, regali o doni, in una parola compensi personali di qualsiasi natura.

Di eventuali oblazioni fatte in occasione di servizi, dovrà essere rilasciata ricevuta e consegnato al più presto l’importo all’amministratore.

 

Art. 45: L’amministrazione, per i servizi non rimborsati dall’A.S.L., richiederà rimborso secondo le spese sostenute. Per il trasporto di ammalati paganti verrà applicata la tariffa stabilita dal C.D.

Della riscossione è incaricato di norma il capo squadra o l’autista, che rilascierà ricevuta utilizzando il bollettino avuto in consegna.

I versamenti all’amministrazione debbono essere fatti entro la fine del turno.

 

Art. 46: Il socio infortunatosi in servizio, dentro o fuori la sede, dovrà darne immediato avviso al responsabile degli automezzi perché questi possa sollecitamente esperire le pratiche volute dal contratto di assicurazione.

Per eventuali danni causati a terzi, il caposquadra avviserà immediatamente il responsabile degli automezzi con rapporto scritto.

Se durante un intervento si venisse in contatto con sangue o liquidi fisiologici, si dovrà avvertire immediatamente il pronto soccorso ed il responsabile sanitario del S.A.R.C.

 

Art. 47: Il capo squadra ha la responsabilità dell’ordine, della disciplina e delle esigenze del servizio al quale è chiamato; a tale effetto ha l’obbligo di non accettare in servizio soci che fossero in condizioni di turbare in qualche modo il servizio stesso o di compromettere il decoro dell’associazione.

 

Art. 48: Il caposquadra ha l’obbligo di:

a)       Trovarsi in sede almeno 15 minuti prima dell’inizio del turno ed informarsi dal responsabile del servizio precedente delle disposizioni in corso e degli ordini di servizio;

b)       Assicurarsi che tutto il materiale di soccorso per i servizi interni ed esterni sia in ordine, pronto per ogni bisogno, curandone il riordino dopo l’uso; in particolare all’interno dell’autolettiga, avvalendosi dei soci in servizio e richiedendo a chi di dovere quanto abbisognasse facendone nota nel verbale;

c)       Prendere nota dei soci mancanti;

d)       Alla fine di ogni turno di servizio, trasmettere a chi lo sostituisce tutte le notizie che possono interessare il servizio;

e)       Verificare la documentazione relativa ai vari servizi;

f)         Dirigere i servizi di sua spettanza;

g)       È dovere di ogni capo squadra continuare la preparazione tecnico pratica dei soci e chiedere ai consiglieri responsabili i mezzi necessari.

 

Art. 49: Il capo squadra deve curare, durante il suo turno di servizio, il rispetto da parte dei soci delle norme statutarie, del regolamento e delle disposizioni del C.D.

Redigerà rapporto dell’eventuale violazione alle norme di cui sopra.

 

Art. 50: I capisquadra devono dare esempio di disciplina, correttezza e rigorosa osservanza dello statuto, del regolamento, delle disposizioni consiliari e degli ordini superiori; devono tenere contegno serio e dignitoso.

 

Art. 51: Il servizio telefonico è di norma affidato al capo squadra o un socio delegato dal caposquadra medesimo.

Se la chiamata è relativa ad un’emergenza si deve invitare gentilmente l’interlocutore a chiamare il 118;

Se la chiamata è relativa ad un servizio programmato si deve invitare gentilmente l’interlocutore a chiamare il responsabile dei servizi programmati.

 

Art. 52: I requisiti per essere caposquadra sono:

a)       Avere un’anzianità di servizio effettivo di almeno tre anni;

b)       Avere un’adeguata preparazione tecnica, capacità organizzativa e di insegnamento

I capisquadra sono nominati dal C.D., sentito il parere del responsabile sanitario e del responsabile dei servizi , su proposta:

1)       Di un caposquadra

2)       Del responsabile dei servizi

3)       Del responsabile sanitario

4)       Del candidato stesso

 

Art. 53: I requisiti per essere autista sono:

a)       essere in possesso da almeno due anni di regolare patente di categoria “B” o superiore

b)       avere minimo 21 anni d’età

c)       avere un’anzianità di servizio effettivo di almeno due anni

d)       essere in possesso di idoneità psicofisica

e)       avere superato con esito positivo l’esame di idoneità organizzato dal Responsabile degli automezzi

L’incarico di autista viene attribuito dal C.D. sentito il parere del Responsabile degli automezzi

 

Art. 54: Gli autisti sono responsabili della condotta degli automezzi loro affidati. In mancanza del caposquadra è l’autista che ricopre contemporaneamente i due incarichi (autista e caposquadra).

Essi devono adeguare la velocità in rapporto alla natura del servizio, alle esigenze del traffico e nel rispetto della legge.

Nel trasporto degli infermi osserveranno le norme seguenti:

Ø       la maggiore sollecitudine;

Ø       seguire la via più breve e possibilmente la periferia

Ø       utilizzare i segnali di avviso secondo quanto disposto dalle leggi specifiche e dalle “Norme per gli autisti” redatto dal S.A.R.C., usando comunque la massima prudenza nella guida e nei confronti dei trasportati.

 

Art. 55: Gli autisti devono provvedere alla pulizia degli automezzi loro affidati e debbono averne la massima cura. Debbono altresì ricordare che dall’efficienza del mezzo dipende in gran parte il felice raggiungimento degli scopi dell’associazione.

 

Art. 56: Gli autisti debbono tenere aggiornato un foglio di marcia dell’automezzo loro affidato dal quale debbono risultare i seguenti dati:

a)       Data, orario di entrata ed uscita per ogni servizio;

b)       Percorso effettuato (itinerario e chilometraggio)

c)       Rifornimenti di carburante

 

Art. 57: Gli autisti per ogni evenienza o necessità inerente al mezzo, devono informare il consigliere responsabile dei mezzi

 

Art. 58: Nel caso l’ambulanza incorra in un incidente stradale, l’autista deve attenersi alle seguenti disposizioni:

a)       avvisare la C.O. 118;

b)       curare l’immediato soccorso degli eventuali feriti;

c)       procurarsi testimonianza, possibilmente scritta, dai presenti all’incidente;

d)       avvisare, se necessario, le forze dell’ordine per i rilievi del caso;

e)       comunicare immediatamente in sede l’incidente avvenuto;

f)         non appena rientrati redigere rapporto scritto da consegnarsi al responsabile dei mezzi

 

RUOLI SPECIALI

 

Art. 59: Ruolo d’onore: il C.D. può passare nel ruolo d’onore i soci le cui condizioni fisiche non permettano un efficace servizio.

Il C.D. può passare nel ruolo di fuori quadro i soci effettivi che siano temporaneamente impediti a fare il loro servizio e ne facciano richiesta al C.D. con motivata richiesta scritta.

La posizione di fuori quadro non può essere conservata per più di sei mesi; se il socio non avrà acquistato la possibilità di prestare regolare servizio, sarà considerato dimissionario.

 

MATERIALE DI MEDICAZIONE E PRONTO SOCCORSO

 

Art. 60: Responsabile del materiale sanitario è il responsabile sanitario.

Il consegnatario di tale materiale è il responsabile degli automezzi.

Al consegnatario sarà fatta la richiesta dei materiali di reintegro, che la passerà al responsabile sanitario per l’avvallo.

 

Art. 61: E’ assolutamente proibito consegnare materiali di medicazione e del pronto soccorso ad estranei perché siano adoperati fuori dalla sede.

I soci che prendono servizio debbono usare le cassette o le borse appositamente preparate, che saranno tenute rifornite dal consegnatario dei materiali.

 

ENCOMI E SANZIONI

 

Art. 62: Il C.D. potrà stabilire premi per meriti eccezionali o per speciali considerazioni

 

Art. 63: I soci saranno premiati dal C.D. su proposta del consigliere responsabile dei servizi i base all’anzianità effettiva ed al loro meritevole stato di servizio.

L’anzianità di servizio viene definita come segue:

Ø       per 5 anni di servizio effettivo (medaglia di bronzo e diploma)

Ø       per 10 anni di servizio effettivo (medaglia d’argento e diploma)

Ø       per 15 anni di servizio effettivo (medaglia d’oro e diploma)

Ø       per 25 anni di servizio effettivo (riconoscimento particolare)

L’anzianità decorre dalla data di servizio effettivo.

 

Art. 64: L’aspirante o il socio effettivo di qualunque grado che manchi al proprio dovere è punito:

a)       con l’ammonizione scritta da affiggere all’albo per otto giorni;

b)       con la sospensione e l’allontanamento dalla sede;

c)       con la radiazione dall’Associazione

 

Art. 65: Le sanzioni saranno decise dal C.D. su relazione del consigliere responsabile dei servizi e/o dal collegio dei probiviri, comunque sempre dopo aver sentito l’interessato ed un suo immediato superiore

 

Art. 66: Il socio che, per mancanze o per qualunque altro motivo, rendesse la sua presenza incompatibile col decoro e la tranquillità dell’associazione, può essere immediatamente sospeso e allontanato dal responsabile dei servizi, che dovrà riferirne al più presto i motivi al C.D.

 

Art. 67: Nessun socio effettivo o collaboratore può sottrarsi al giudizio del C.D.

Le dimissioni presentate non sono operanti se non accettate dal C.D.

 

Art. 68: Chi manca al proprio dovere o i testi facenti parte dell’associazione che senza giustificato motivo non si presentassero ai probiviri giunto l’invito, saranno passibili di punizione da infliggersi dal C.D.

 

Art. 69: La radiazione fa decadere il socio da ogni diritto riguardo all’associazione.

Dal C.D. sarà inflitta la radiazione nei casi sotto specificati:

a)       grave disobbedienza nei riguardi degli organi superiori;

b)       abuso di autorità;

c)       abbandono recidivo del servizio;

d)       danneggiamento doloso delle proprietà sociali;

e)       ubriachezza in servizio o in sede;

f)         appropriazione di compensi avuti a qualsiasi titolo per prestazioni di servizio;

g)       insubordinazione a deliberati della presidenza, C.D. o C.R.S.;

h)       incitamento a insubordinazione o mancanze gravi;

i)         risse in sede, in servizio fra soci o con estranei, quando non si è provata la legittima difesa;

j)         a coloro che fanno in seno all’associazione opera di disgregazione o di dissoluzione o che in qualsiasi modo compromettano il buon nome o il buon andamento dell’associazione;

k)       gravi fatti ledenti l’onore del socio.


 

Art. 70: I provvedimenti disciplinari approvati dal C.D. saranno comunicati nell’ordine del giorno, restando esposti nella sede sociale per otto giorni consecutivi ed avranno effetto immediato

 

Art. 71: Tutte le sanzioni saranno riportate nello stato di servizio del socio

 

 

Art. 72: Il socio responsabile di danneggiamento doloso del materiale sociale dovrà risarcire il danno indipendentemente dalla sanzione inflittagli.

Il C.D. potrà, per l’esigenza, adire per vie legali.