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STATUTOArt. 1: E’ costituita, fra coloro che prestano gratuitamente e volontariamente la propria opera secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento, l’Associazione Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castelmella onlus o, in forma abbreviata, “S.A.R.C.” con sede in via C.A. Dalla Chiesa n° 12 nel comune di Roncadelle (Brescia). L’associazione
assume come emblema il simbolo internazionale di soccorso (DM n° 553 del 17/12/1987 p.t.
3.2 ALL.) con sovrapposta la scritta in rosso
“SOCCORSO AMBULANZA RONCADELLE-CASTELMELLA”. Art. 2: il S.A.R.C.
fonda la sua attività istituzionale ed associativa, che si basa sui dettami
dello statuto e del regolamento, sui principi democratici costituzionali
della democrazia e della partecipazione sociale. E’
apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza,
religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro. Art. 3: Gli scopi dell’associazione
sono: a)
Propagandare il concetto prettamente umanitario del ruolo
del volontario come strumento di solidarietà sociale attraverso prestazioni
personali volontarie e gratuite nell’attività assistenziale; b)
Riunire volontari che effettuino attività di trasporto di
infermi e feriti con ambulanza od appositi mezzi, senza scopi di lucro,
interesse personale o politico; c)
Promuovere lo svolgimento di studi e attività di
informazione mediante la realizzazione e la promozione di convegni, seminari,
corsi di aggiornamento e riqualificazione con particolare riferimento allo
sviluppo delle attività di supporto ai servizi socio-assistenziali; d)
Attuare, quando se ne ravvisi la necessità, in
collaborazione con altri Enti, iniziative affini o complementari a quelle
sociali. Art. 4: Il patrimonio sociale,
immobile e mobile, è rappresentato da eventuali utili di gestione, donazioni,
contributi di persone, enti pubblici o privati, eventuali redditi
patrimoniali propri. Art. 5: Il trasporto volontario di
infermi e feriti costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico. Esso
configura il volontario del servizio, promotore e partecipe di un servizio
sociale, quale operatore della salute nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale. Art. 6: Le modifiche al presente
Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei soci riunita in seduta
Straordinaria, esse sono valide se assunte con la presenza di almeno tre
quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. La
registrazione delle modifiche sarà effettuata con scrittura privata
regolarmente depositata all’Ufficio del Registro. Se leggi
dello Stato o Regionali, comunque emanate da Enti preposti, rendessero
necessaria la modifica o l’aggiunta di articoli dello Statuto, questa potrà
essere effettuata senza la dovuta delibera dell’Assemblea. Art. 7: Le modifiche al Regolamento
sono deliberate dall’assemblea dei soci riunita in seduta Straordinaria, esse
sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se leggi
dello Stato o Regionali, comunque emanate da Enti preposti, rendessero
necessaria la modifica o l’aggiunta di articoli del Regolamento, questa potrà
essere effettuata senza la dovuta delibera dell’Assemblea. Art. 8: Lo scioglimento
dell’Associazione può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei
soci riunita in seduta straordinaria. Esso è valido se assunto da almeno i
tre quarti degli aventi diritto di voto. L’eventuale
residuo attivo sarà devoluto ad analoghe Associazioni della zona od ai
poveri. Art. 9: Sono soci del S.A.R.C. tutti coloro che avendone fatto domanda scritta, secondo le modalità stabilite dal regolamento, risultino fisicamente idonei e moralmente degni, ed abbiano superato la maggiore età. Art. 10: Organi del S.A.R.C. sono: a)
Assemblea dei soci b)
Consiglio Direttivo c)
Presidente d)
Collegio dei Sindaci e)
Collegio dei Probiviri Art. 11: L’assemblea del S.A.R.C. è formata da tutti i soci volontari effettivi in forza al momento della convocazione . I soci sono convocati almeno una volta all’anno in Assemblea Ordinaria e in assemblea Straordinaria secondo le modalità stabilite dal regolamento. Perché l’assemblea
generale dei soci, sia essa Ordinaria che Straordinaria, sia valida in prima
convocazione, occorre la presenza della metà più uno dei soci; in seconda
convocazione, almeno un’ora dopo, l’Assemblea delibera validamente qualunque
sia il numero dei presenti, fermo restando quanto stabilito dagli art. 6, 7 e
8. L’assemblea
decide a maggioranza relativa. Ogni socio
ha diritto ad un voto. La
convocazione e la votazione vengono fatte secondo le modalità stabilite dal
regolamento. Art. 12: L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo, preventivo e relative modifiche; nomina gli amministratori, i sindaci ed i probiviri; delibera inoltre su ogni argomento proposto dal Consiglio Direttivo inserito nell’Ordine del Giorno della convocazione. Il bilancio del S.A.R.C. è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, del Regolamento e sullo scioglimento dell’associazione. Art. 13: I Soci eleggono i membri del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri
secondo le modalità stabilite dal Regolamento Art. 14: L’Associazione è amministrata
dal Consiglio Direttivo composto da 11 membri. I membri del
C.D. durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di
decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo,
subentrerà il primo dei non eletti. Art. 15: Il Consiglio Direttivo è
l’organo che esegue i deliberati dell’Assemblea, inoltre: formula i
bilanci di previsione, i conti consuntivi, i programmi d’azione e provvede
all’amministrazione. Decide sull’ammissione ed alla cancellazione dei Soci in
base a quanto stabilito dal regolamento, fissandone gli eventuali
provvedimenti disciplinari e menzioni meritorie; per casi d’urgenza o eventi
eccezionali decide anche su argomenti riservati all’Assemblea generale dei
soci, salvo sottoporre a ratifica le relative deliberazioni. Nomina il
Medico responsabile. Art. 16: Il Medico responsabile svolge le attività stabilite dai dettami delle leggi o regolamenti emanati dagli enti preposti e da quanto stabilito dal regolamento S.A.R.C. Art. 17: il Consiglio Direttivo nomina
nel suo seno con votazione a schede segrete: a)
Il Presidente b)
Il Vice Presidente c)
Il Segretario d)
L’Amministratore e)
Il Responsabile dei mezzi f)
Il Responsabile dell’organizzazione dei servizi g)
Il Responsabile della sede h)
Il Responsabile dei servizi programmati e delle
telecomunicazioni Questi formano l’esecutivo. Altre
mansioni potranno essere stabilite dal regolamento Art. 18: L’Esecutivo
si riunisce per provvedere all’esecuzione delle delibere del Consiglio
Direttivo. Art. 19: Il
Consiglio Direttivo si riunisce secondo le modalità stabilite dal
regolamento, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la
validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei
membri; nella votazione palese in caso di parità di voti, è decisivo quello
del Presidente. Art. 20: Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione davanti a tutti gli
organi dello Stato e dell’intera associazione S.A.R.C. Egli
presiede il Consiglio Direttivo e l’Esecutivo da questo nominato, presiede le assemblee. Ha la sovraintendenza su tutte le attività svolte dai singoli
consiglieri e su tutti i soci. In caso di
assenza, impedimento o quando previsto dal regolamento, il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. Il Vice
Presidente collabora con il Presidente Art. 21: Il
Segretario controlla il funzionamento del servizio di segreteria. Procede alla
stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta. Art. 22: L’Amministratore sovrintende
alle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione; predispone i
bilanci consuntivi e preventivi; coordina gli atti amministrativi pervenuti
dal Consiglio Direttivo. Art. 23: Il Consigliere responsabile
dei mezzi sovrintende alla tenuta ed all’efficienza degli automezzi,
controlla i chilometri effettuati ed i consumi, istruisce i soci sul
funzionamento e la manutenzione del mezzo e delle norme del codice della
strada inerenti i mezzi di soccorso. Art. 24: Il Consigliere responsabile
dell’organizzazione dei servizi sovrintende all’ordine ed alla disciplina,
applicando le norme dello Statuto e del Regolamento; stabilisce i turni di
servizio, controlla i verbali dei servizi giornalieri; propone al C.D.
riunioni con i capi squadra; riferisce al Consiglio Direttivo ogni notizia
che interessi la vita dell’associazione, istruisce i soci aspiranti sullo
Statuto e sul regolamento, propone al C.D. i premi e le sanzioni per i soci,
esprime il suo parere sui candidati a soci effettivi. Art. 25: Il Consigliere responsabile della sede sovrintende gli atti necessari a fornire il buon andamento delle strutture dell’associazione Art. 26: Il Consigliere responsabile dei servizi programmati e delle telecomunicazioni ha l’incarico di assicurare l’organizzazione dei servizi programmati e di verificare l’efficienza degli apparecchi di telecomunicazione in dotazione all’associazione. Art. 27: I membri dell’esecutivo possono scegliere tra i soci, a loro insindacabile discrezione, un collaboratore che li assista nell’espletamento delle loro mansioni come stabilito dal regolamento. Art. 28: Il S.A.R.C. gode della propria autonomia amministrativa. In sede di assemblea non possono essere approvati bilanci di previsione che presentino un disavanzo o nei quali le entrate non siano ragionevolmente presunte. L’Assemblea è tenuta comunque ad apportare al bilancio di previsione le varianti che ne consentano l’approvazione. Nel caso in cui l’Associazione, dovendo affrontare spese pluriennali, debba produrre un bilancio di previsione in disavanzo, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prevederne le relative coperture e richiedere preventiva autorizzazione all’Assemblea. In particolare, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, non possono essere assunti mutui od obbligazioni esulanti l’ordinaria amministrazione. In caso contrario, le conseguenti responsabilità patrimoniali faranno esclusivo carico alle persone fisiche che avessero contratto l’obbligazione. Art. 29: Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto con modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 13. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 2403 del Codice Civile, per esso valgono inoltre le altre norme compatibili di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. I Sindaci durano in carica tre anni, la scadenza del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 14. Tutti i membri del Collegio sono rieleggibili. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono assistere alle riunioni dell’Esecutivo. Il Collegio dei Sindaci elegge nel proprio seno il Presidente. Il sindaco supplente sostituisce, anche solo temporaneamente, il sindaco effettivo impossibilitato a svolgere il proprio mandato. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti e, al posto di quest’ultimo come supplente, il primo dei non eletti. Art. 30: Il Collegio dei Probiviri viene eletto con modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 13, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, riunendosi in conferenza in numero non inferiore a tre membri, circa il comportamento dei soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell’Associazione. I probiviri durano in carica tre anni; nel caso di anticipata scadenza del Consiglio Direttivo, la scadenza del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo di nuova elezione. Tutti i membri del collegio sono rieleggibili. Il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno il presidente, al quale spetta l’incarico di convocare il collegio stesso e di redigere il verbale delle riunioni. Il probiviro supplente sostituisce, anche solo temporaneamente, il membro effettivo del collegio impossibilitato a svolgere il proprio incarico, ovvero che venga a trovarsi in conflitto d’interesse. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del collegio, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti e, al posto di quest’ultimo, come supplente, il primo dei non eletti. Art. 31: L’associazione S.A.R.C., oltre a quanto disposto dagli enti preposti, percepisce dai beneficiari del servizio una somma quale sarà stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni servizio effettuato. Particolari convenzioni potranno essere stipulate con i comuni od altri enti. Art. 32: L’ambulanza sarà guidata da soci con incarico di “autista” che dovranno essere muniti di patente non inferiore alla categoria “B”. Il servizio di autista, in circostanze particolari, è obbligatorio per tutti i soci muniti di patente di guida di categoria “B”. Art. 33: Il regolamento detta norme specifiche per l’attuazione del presente Statuto, particolarmente in ordine al settore tecnico, organizzativo, amministrativo e sanitario. Tali norme saranno vincolanti per tutta l’Associazione. Art. 34: Per quanto qui non contemplato si rinvia al regolamento ed alle norme di leggi speciali in materia. |