STATUTO

(aggiornato anno 2020)

 

Art. 1: E’ costituita fra coloro che prestano gratuitamente e volontariamente, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i., la propria opera secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento, L’Organizzazione di Volontariato denominata Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castel Mella ODV o, in forma abbreviata, “S.A.R.C.” con sede in via C.A. Dalla Chiesa n° 12 nel comune di Roncadelle (Brescia). L’associazione assume come emblema il simbolo internazionale di soccorso (DM n° 553 del 17/12/1987 p.t. 3.2 ALL.) con sovrapposta la scritta in rosso “SOCCORSO AMBULANZA RONCADELLE-CASTEL MELLA”.
L’Organizzazione di Volontariato Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castel Mella ODV acquisirà personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 comma 1 e successivi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.,

Art. 2: il S.A.R.C. fonda la sua attività istituzionale ed associativa, che si basa sui dettami dello statuto e del regolamento, sui principi democratici costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
E’ apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.

Art. 3: Il S.A.R.C. persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

  1. Propagandare il concetto prettamente umanitario del ruolo del volontario come strumento di solidarietà sociale attraverso prestazioni personali volontarie e gratuite nell’attività assistenziale;
  2. Riunire volontari che effettuino attività di trasporto di infermi e feriti con ambulanza od appositi mezzi;
  3. Promuovere lo svolgimento di studi e attività di informazione mediante la realizzazione e la promozione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e riqualificazione con particolare riferimento allo sviluppo delle attività di supporto ai servizi socio-assistenziali;
  4. Attuare, quando se ne ravvisi la necessità, anche in collaborazione con altri Enti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i., attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 03/07/2017 e s.m.i.

Art. 4: Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il S.A.R.C. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. eredità, donazione e legati;
  2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  3. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. erogazioni liberali;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi ecc.);
  8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’ODV, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ODV, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Amministratore ed il Consiglio Direttivo redigono il bilancio e lo sottopongono all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 aprile.
Copia del bilancio verrà messa a disposizione di tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.,prestate, l’ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo del S.A.R.C. dovrà documentare adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle “attività diverse” di cui all’art. 6 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.

Art. 5: Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei soci riunita in seduta Straordinaria, esse sono valide se assunte con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La registrazione delle modifiche sarà effettuata con scrittura privata regolarmente depositata all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 6: Le modifiche al Regolamento sono deliberate dall’assemblea dei soci riunita in seduta Straordinaria, esse sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Se leggi dello Stato o Regionali, comunque emanate da Enti preposti, rendessero necessaria la modifica o l’aggiunta di articoli del Regolamento, questa potrà essere effettuata senza la dovuta delibera dell’Assemblea.

Art. 7: Lo scioglimento dell’ODV può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria. Esso è valido se assunto da almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.
L’eventuale residuo attivo sarà devoluto ad Enti del Terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e con il codice TS operanti nei territori di Roncadelle e Castel Mella scelti dall’Assemblea medesima.

Art. 8: Sono soci del S.A.R.C. tutti coloro che, avendone fatto domanda scritta secondo le modalità stabilite dal regolamento e dal successivo articolo 9, abbiano superato la maggiore età ed abbiano effettuato e terminato il percorso formativo previsto dalle leggi vigenti; sono altresì soci del S.A.R.C. anche i “soci collaboratori”, come meglio definiti nel Regolamento.
All’ODV possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo della medesima e di sottostare al suo Statuto e Regolamento. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9: L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, come meglio specificato nel Regolamento.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, del Regolamento e deliberazioni adottate dagli
    organi del S.A.R.C.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo seguendo le modalità specificate nel regolamento.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile, con modalità previste dal Regolamento.

Art. 10: Organi del S.A.R.C. sono:

  1. Assemblea dei soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente
  4. Organo di controllo
  5. Collegio dei Probiviri

Art. 11: L’assemblea del S.A.R.C. è formata da tutti i soci volontari, come definiti nel Regolamento, in forza al momento della convocazione . I soci sono convocati almeno una volta all’anno in Assemblea Ordinaria e in assemblea Straordinaria secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Perché l’assemblea generale dei soci, sia essa Ordinaria che Straordinaria, sia valida in prima convocazione, occorre la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, fermo restando quanto stabilito dagli art. 5, 6 e 7.
L’assemblea decide a maggioranza relativa.
Ogni socio ha diritto ad un voto; ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.
La convocazione e la votazione vengono fatte secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 12: L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio, sul bilancio preventivo e sulle relative modifiche; elegge il Consiglio Direttivo, i componenti dell’Organo di controllo ed i probiviri secondo le modalità stabilite dal Regolamento; delibera inoltre su ogni argomento proposto dal Consiglio Direttivo inserito nell’Ordine del Giorno della convocazione.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, del Regolamento e sullo scioglimento del S.A.R.C.

Art. 13: Il S.A.R.C. è amministrato dal Consiglio Direttivo composto da 11 membri.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei non eletti come stabilito nel regolamento.

Art. 14: Il Consiglio Direttivo è l’organo che esegue i deliberati dell’Assemblea, inoltre: formula il bilancio ed il bilancio di previsione, i programmi d’azione e provvede all’amministrazione.
Decide sull’ammissione ed alla cancellazione dei Soci in base a quanto stabilito dal regolamento, fissandone gli eventuali provvedimenti disciplinari e menzioni meritorie; per casi d’urgenza o eventi eccezionali decide anche su argomenti riservati all’Assemblea generale dei soci, salvo sottoporre a ratifica le relative deliberazioni. Nomina il Medico responsabile.

Art. 15: Il Medico responsabile svolge le attività stabilite dai dettami delle leggi o regolamenti emanati dagli enti preposti e da quanto stabilito dal regolamento S.A.R.C.

Art. 16: il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno con votazione a schede segrete:

  1. Il Presidente
  2. Il Vice Presidente
  3. Il Segretario
  4. L’Amministratore

I restanti consiglieri acquisiranno, con le medesime modalità succitate, ruoli di responsabilità in altre mansioni che saranno stabilite dal Regolamento o dal Consiglio Direttivo medesimo (a titolo d’esempio Responsabile Informatico, Responsabile del materiale sanitario, Responsabile dei servizi programmati, ecc.)

Art. 17: Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le modalità stabilite dal regolamento, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri; nella votazione palese in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Art. 18: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ODV davanti a tutti gli organi dello Stato e del S.A.R.C.
Egli presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee.
Ha la sovraintendenza su tutte le attività svolte dai singoli consiglieri e su tutti i soci.
In caso di assenza, impedimento o quando previsto dal regolamento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 19: Il Segretario controlla il funzionamento del servizio di segreteria. Procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta.

Art. 20: L’Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell’ODV; predispone il bilancio ed il bilancio preventivo; coordina gli atti amministrativi pervenuti dal Consiglio Direttivo.

Art. 21: I Consiglieri possono scegliere tra i soci, a loro insindacabile discrezione, uno o più collaboratori che li assista nell’espletamento delle loro mansioni come stabilito dal regolamento.

Art. 22: L’Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto con le modalità previste dal precedente articolo 12. L’Organo di controllo controlla l’amministrazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del
D.Lgs.117 del 03/07/2017 e s.m.i., per esso valgono inoltre le altre norme compatibili di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
I componenti dell’Organo di controllo durano in carica tre anni, la scadenza del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 13.
Tutti i membri del dell’Organo di controllo sono rieleggibili. I componenti dell’Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo elegge nel proprio seno il Presidente. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno dei membri dell’Organo di controllo, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti, con modalità previste dal regolamento. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto, del regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, verifica altresì il bilancio predisposto dall’amministratore e dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea degli associati.
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall’art. 31 del D.Lgs.117 del 03/07/2017 e s.m.i., l’ODV nomina, per mezzo di delibera assembleare e, volendo, anche tramite la rete associativa di riferimento alla quale l’ODV aderisce, un Collegio dei Revisori o un Revisore unico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs.117 del 03/07/2017 e s.m.i.

All’atto dell’insediamento del Collegio dei Revisori dei conti, l’Organo di controllo cessa dalle proprie funzioni di controllo contabile e finanziario.

Art. 23: Il Collegio dei Probiviri viene eletto con le modalità previste dal precedente articolo 12, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, riunendosi in conferenza in numero non inferiore a tre membri, circa il comportamento dei soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell’ODV.
I probiviri durano in carica tre anni; nel caso di anticipata scadenza del Consiglio Direttivo, la scadenza del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo di nuova elezione.
Tutti i membri del collegio sono rieleggibili.
Il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno il presidente, al quale spetta l’incarico di convocare il collegio stesso e di redigere il verbale delle riunioni.
Il probiviro supplente sostituisce, anche solo temporaneamente, il membro effettivo del collegio impossibilitato a svolgere il proprio incarico, ovvero che venga a trovarsi in conflitto d’interesse.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del collegio, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti e, al posto di quest’ultimo, come supplente, il primo dei non eletti, con modalità previste dal regolamento.

Art. 24: Il S.A.R.C. gode della propria autonomia amministrativa.
In sede di assemblea non possono essere approvati bilanci di previsione che presentino un disavanzo o nei quali le entrate non siano ragionevolmente presunte.
L’Assemblea è tenuta quindi ad apportare al bilancio di previsione le varianti che ne consentano l’approvazione.
Nel caso in cui l’ODV, dovendo affrontare spese pluriennali, debba produrre un bilancio di previsione in disavanzo, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prevederne le relative coperture e richiedere preventiva autorizzazione all’Assemblea. In particolare, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, non possono essere assunti mutui od obbligazioni esulanti l’ordinaria amministrazione. In caso contrario, le conseguenti responsabilità patrimoniali faranno esclusivo carico alle persone fisiche che avessero contratto l’obbligazione.

Art. 25: Il regolamento detta norme specifiche per l’attuazione del presente Statuto, particolarmente in ordine al settore tecnico, organizzativo, amministrativo e sanitario.
Tali norme saranno vincolanti per tutta l’ODV.

Art. 26: Per quanto qui non contemplato si rinvia al regolamento, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i. ed alle altre leggi in materia.